Art. 10.

      1. Nel titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 115 è premesso il seguente:

      «Art. 114-bis. - 1. Il partito o il gruppo politico organizzato, la cui lista elettorale ottiene almeno un seggio in un collegio uninominale, partecipa al rimborso delle spese elettorali in base alla normativa vigente».

 

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