1. Nel titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 115 è premesso il seguente:
«Art. 114-bis. - 1. Il partito o il gruppo politico organizzato, la cui lista elettorale ottiene almeno un seggio in un collegio uninominale, partecipa al rimborso delle spese elettorali in base alla normativa vigente».